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Bonus affitti 2021 e cedolare secca

Locazioni e agevolazioni

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto per i proprietari di immobili  un nuovo bonus affitto il cui importo massimo di 1.200 sarà concesso  ai proprietari che daranno in locazione i loro immobili riducendo il costo del canone di affitto.

Per  usufruire del bonus, per quanto riguarda i proprietari di immobili situati della provincia di Lecce, gli immobili devono essere situati nei Comuni di Arnesano – Cavallino – Lecce – Lequile – Lizzanello – Monteroni di Lecce – Novoli – San Cesario di Lecce – Squinzano – Surbo – Trepuzzi – Vernole e, ovviamente, la casa deve essere la residenza principale dell’inquilino al quale il proprietario potrà applicare lo sconto. Per percepire il bonus  affitto 2021 il proprietario dovrà inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Quindi è da tenere d’occhio il portale dell’Agenzia per scoprire le modalità non appena saranno comunicate.

Si potrà applicare anche nel 2021 la cedolare secca. Si tratta di un regime facoltativo, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali e che non prevede il pagamento dell’imposta di registro e l’imposta di bollo per i contratti che avranno attivato questa modalità.

La cedolare secca può essere applicata sia alla prima registrazione del contratto di locazione sia al rinnovo negli anni successivi. Se però alla prima registrazione non viene applicata non è possibile usufruirne negli anni successivi e la registrazione in tal caso seguirà le regole ordinarie e, dunque, le imposte di registro e di bollo non sono più rimborsabili.

Si può optare per la cedolare secca anche per i contratti di locazioni brevi,per quei contratti di locazione di immobile a uso abitativo, la cui durata non superi i 30 giorni.

Nello specifico il sito dell’Agenzia delle Entrate chiarisce:

Locazioni brevi

Può optare per la cedolare secca al 21% anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi.
Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
Dal 2021 l’applicabilità è prevista solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti; oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate

 

 

 

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